Profili di responsabilità civile per le infezioni da Covid-19 contratte presso le strutture sanitarie: brevi cenni.


L’infezione da Covid-19 contratta presso una struttura sanitaria è una cosiddetta “infezione nosocomiale”, per tale intendendosi quell’infezione insorta nel corso di un ricovero ospedaliero e che sia causalmente riferibile per tempo di incubazione, agente eziologico e modalità di trasmissione al ricovero medesimo. La c.d. Legge Gelli, che regola la materia, sancisce in capo alla struttura sanitaria una
responsabilità di tipo contrattuale. Ciò importa che al danneggiato spetterà di provare 1) l’esistenza del rapporto con la struttura (quindi, il ricovero e/o il contatto), 2) l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, che sia ricollegabile alla permanenza presso la struttura sanitaria e 3) l’inadempimento della struttura sanitaria, idoeno a cagionare il danno lamentato.

La prova del nesso di causa. La prova del nesso di causa incombe sul danneggiato e va fornita secondo il criterio della cosiddetta “preponderanza dell’evidenza” ossia del “più probabile che non”. In altri termini, in sede civile, il danneggiato non è tenuto a dimostrare oltre a ogni ragionevole dubbio che il danno evento sia riconducibile alla condotta dei sanitari. È sufficiente, piuttosto che egli dimostri, secondo un parametro di alta credibilità logica e razionale, che – tra tutte le ipotetiche cause sul tappeto – quella più probabile sia da rinvenirsi nell’azione o nella omissione dei sanitari e/o della struttura sanitaria.

La prova che incombe sulla struttura sanitaria. Per liberarsi dalla reponsabilità, la struttura sanitaria dovrà dimostrare di aver tenuto un comportamento conforme a tutte le norme, regolamenti, ordini o discipline e buona prassi, mediante l’adozione di tutti gli strumenti organizzativi idonei a prevenire le infezioni ospedaliere, rendendo così i casi che si siano verificati eventi davvero del tutto imprevedibili e inevitabili. Occorrerà dunque valutare nel concreto, caso per caso, se gli strumenti di protezione concretamente posti in essere dalla struttura sanitaria siano stati idonei a prevenire il diffondersi del virus al suo interno.

Nel momento attuale, in cui la diffusione del virus è cosa ormai tristemente nota, provare che la sua trasmissione all’interno della struttura sanitaria sia evento del tutto imprevedibile e inevitabile appare difficile anche se, come accennato, ongi episodio andrà valutato a sè.
Danni risarcibili
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I danni risarcibili possono essere di natura non patrimoniale (es.danno per la lesione dei diritto alla salute e/o all’integrità psicofisica, che potrà essere permamente o temporaneo, danno alla compromissione della propria vita di relazione, ecc.) e patrimoniale (es. spese per cure e terapie, ecc.), patiti e patiendi.
Caso morte
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Nei casi più gravi, il soggetto va incontro all’evento morte. Come tristemente noto, generalmente detto evento colpisce soggetti che sono già affetti da altre patologie e l’infezione da Covid-19 si inserisce quindi in un quadro clinico già molto compromesso. Ci si trova quindi in presenza di “concause”, almeno astrattemente. A tal proposito, in linea di massima, vale il principio per il quale se il fatto nuovo è da solo sufficiente a cagionare il danno, allora il responsabile della concausa sopravvenuta (ossia, la struttura sanitaria in caso di infezione da Covid-19 contratta nel ricovero/degenza del paziente) ne verrà chiamato a rispondere.

Iter per l’eventuale risarcimento: Occorre valutare il caso, verificare se si possa ravvisare una responsabilità della struttura sanitaria e, in caso affermativo, procedere con una formale lettera di richiesta danni, previa – preferibilmente – quantificazione di quelli non patrimoniali attraverso una perizia medico legale. Laddove la questione non dovesse definirsi in via stragiudiziale, si dovrà procedere in via giudiziale.

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